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Un mercato parallelo dove le informazioni sulla vita privata dei cittadini vengono vendute per pochi euro, un universo dove gli affari sporchi e puliti degli investigatori privati fioriscono grazie alla corruzione tra funzionari dello Stato e delle compagnie telefoniche.

Alle sei di ieri mattina scatta tra Milano, Roma, Firenze,Padova e Novara l’operazione che per la prima volta dà un taglio a un malaffare che da anni permette alla privacy di ogni italiano di venire violata senza difficoltà: finiscono in manette undici investigatori privati, due marescialli della Guardia di finanza, un ispettore di polizia, due uomini di Telecom Italia.
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2 pensiero su “La privacy? Un dettaglio…”
  1. Massimo, il commercio dei dati degli utenti telefonici prosegue allegramente da decenni nel disinteresse generale. E il bello (il bello?) è che il Garante, sempre lui l’ineffabile Rodotà, ha offerto graziosamente anche la “copertura legale”.

    Nella legge sulla privacy 675/96 (art. 12, capo “c”.) c’e’ infatti un codicillo tagliato su misura per i monopolisti “telecom-seat pagine gialle”, che permette a chi detiene i dati “conoscibili da chiunque” (tramite gli elenchi telefonici) di farne commercio SENZA RICHIEDERE il consenso. QUesto vale per tutti gli abbonati antecedenti il 1996, anno di entrata in vigore della legge sulla privacy.

    Da notare che in Spagna il governo ha obbligato i gestori a richiedere il consenso agli abbonati, qui in italia invece si è prontamente interventi con l’esenzione.

  2. Aghost,
    ne sono purtroppo perfettamente consapevole. Se hai tempo e voglia, puoi leggere la mia battaglia contro lo spam (www.maxkava.com/spam) che all’epoca fu la prima “condanna” del garante ad uno spammer. La battaglia è poi proseguita con discreto successo, fino a quando… oplà, magia, il garante ha alzato il costo del ricorso da pochi euro a qualche decina, ha allungato i tempi del provvedimento e ha di fatto scoraggiato il “popolo dei ricorsi” dal presentarne di nuovi.

    Una sola domanda: citi l’art.12 della 675/96, ma questa legge è stata sostituita dal dl 196/2003.

    Sul fronte della telefonia, l’Art. 126. dispone che “I dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l’utente o l’abbonato ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.”

    L’ulteriore riferimen to agli elenchi pubblicamente conoscibili è all’articolo 8 comma f, ma riguarda le chiamate in entrata.

    Secondo te dove è “finito” l’articolo 12 della vecchia norma?

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