Con l'intento (non dichiarato) di ridurre il numero di ricorsi, l'Autorita' Garante ha variato nel corso degli anni - a partire dal 2005 - le regole
e le procedure. Questo il testo consolidato vigente.
Come indicato in questa pagina, non cambiano le
modalità di richiesta delle informazioni, che devono essere fornite entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa
(30 giorni, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo. In tal caso, il titolare o il responsabile devono comunque darne comunicazione all’interessato entro i predetti 15 giorni).
Trascorso tale termine è possibile inviare una segnalazione, un reclamo o un ricorso: per esperienza personale e segnalazione
di alcuni lettori di queste pagine, le prime due modalità non sono efficaci per far intervenire il Garante.
Le nuove modalita' per il ricorso (art.147 del Codice) prevedono:
- un versamento per diritti di segreteria pari a euro 150 (conto corrente presso Banca popolare di Lodi, ag. n. 2 di Roma, via Bevagna, 24, 00191 Roma - IBAN IT 92 D 05164 03202 000000107964; conto corrente presso Poste Italiane S.p.A. - IBAN IT 75 Y 07601 03200 000096677000; bollettino di conto corrente postale n. 96677000) intestati a "Garante per la protezione dei dati personali", Piazza di Monte Citorio, 115/121 (00186 Roma), indicando come causale "diritti di segreteria per ricorsi".
- il ricorso vero e proprio, indicando
a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7;
b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
d) il provvedimento richiesto al Garante;
e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:
a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
b) l'eventuale procura;
c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.
Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.
Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata. L'autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura è conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero con firma digitale in conformità alla normativa vigente.
Sulla necessità di autentica della firma del ricorrente (ulteriore 'balzello' imposto dal Garante negli ultimi anni), sono numerose le segnalazioni che indicano come spessol'anagrafe del proprio comune non voglia rilasciare il documento di autentica della firma.
Il Garante ha (purtroppo) imposto che, nonostante il ricorso sia presentato ad un ente pubblico (per cui dovrebbe essere esente ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), serva l'autenticazione della firma. Secondo il Garante "tale obbligo trova la sua giustificazione nella peculiarità del procedimento attivato dal ricorso medesimo: con un tale strumento, infatti, gli interessati chiedono la tutela dei propri diritti, in alternativa ad una azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Il requisito dell’autentica della firma, dunque, non può essere sostituito allegando, ad esempio, semplicemente una copia del documento di identità del ricorrente".
La firma può essere autenticata negli uffici dell'anagrafe del proprio comune (o in altro comune), da un notaio, cancelliere e segretario comunale, o da un funzionario incaricato dal Sindaco. Prima di andare all'anagrafe, stampate la pagina del sito del garante in cui viene indicato perchè serve l'autentica. Insistete e, in caso di rifiuto, chiedete che sia rilasciata dichiarazione scritta della motivazione (in modo che possa essere eventualmente valutata l'omissione d'atti di ufficio).
Una volta preparata la documentazione, si può spedire la raccomandata (il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante).
A conclusione del procedimento instaurato dal ricorso, se una delle parti lo ha richiesto (ricordatevi quindi di chiederlo!), il Garante determina l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso e lo pone a carico, anche in parte, della parte soccombente. Il Garante può compensare le spese, anche parzialmente, se ricorrono giusti motivi.
La determinazione dell'ammontare delle spese è, per legge, forfettaria: 500 euro, aumentabile sino ad un massimo di 1.000,00, in ragione della eventuale complessità dei singoli procedimenti.
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